La tesi argomenta l’indisponibilità di decidere circa la sospensione della somministrazione di alimenti e idratazione anche nel caso di dichiarazioni di trattamento anticipate. Queste pratiche sono considerate atti assistenziali alla vita del paziente e non terapie mediche, pertanto rientrano nel diritto alla vita sancito dalla Costituzione. In quanto non sono definibili come terapie mediche, l’alimentazione e l’idratazione possono essere somministrate senza che violino il diritto al rifiuto dell’accanimento terapeutico. La sospensione di tali trattamenti è equiparabile all’eutanasia in quanto, seppur in forma omissiva, comporta la morte del soggetto, privandolo di cure assistenziali. Pertanto, “la richiesta nelle Dichiarazioni anticipate di trattamento di una sospensione di tale trattamento si configura infatti come la richiesta di una vera e propria eutanasia omissiva, omologabile sia eticamente che giuridicamente ad un intervento eutanasico attivo, illecito sotto ogni profilo” (Comitato Nazionale per la Bioetica, L’alimentazione e l’idratazione di pazienti in stato vegetativo persistente, “Palazzo Chigi.it”, 30 settembre 2005).