I critici affermano che il Decreto sicurezza 2026 contiene varie disposizioni che violano principi costituzionali fondamentali e i cardini dello Stato di diritto. In particolare, viene segnalata la rottura del principio di proporzionalità delle pene, il sovvertimento della presunzione di innocenza, la compressione del diritto alla difesa e l’alterazione degli equilibri tra poteri (limitando il controllo giudiziario). “È un provvedimento fuori dal solco tracciato dalla Carta”, avvertono i giuristi intervistati da “Avvenire”. Un esempio lampante è l’inasprimento indiscriminato delle sanzioni penali. Il ddl prevede fino a 10 anni di carcere per il furto in abitazione aggravato, equiparando di fatto questo reato (contro il patrimonio, senza violenza alle persone) alle pene previste per delitti di gravità ben diversa come, ad esempio, le lesioni personali gravissime o alcuni tipi di violenza. Il professore di Diritto penale Luca Masera commenta che portare la pena minima per un furto a 6 anni “è assurdo dal punto di vista sanzionatorio” e “scavalca perfino i limiti del Codice Rocco del 1930”, noto per il suo rigore. In altre parole, si eccede anche la logica punitiva del codice fascista, rompendo quell’equilibrio calibrato nei decenni di democrazia. Nel 1930, la partecipazione a uno sciopero con turbativa dell’ordine pubblico poteva essere attenuante; ora manifestare diventa aggravante. “Un arretramento culturale e giuridico profondo”, chiosa Antigone sul drastico aumento di pene per reati di minore allarme sociale. Questa sproporzione viola non solo il buon senso, ma gli artt. 3 e 27 della Costituzione che esigono razionalità e finalità rieducativa delle pene. Altro punto: il principio di non colpevolezza fino a condanna definitiva (art. 27 comma 2 Cost.) subisce attacchi diretti. Il decreto consente di vietare la partecipazione a pubbliche riunioni a chi abbia una condanna non definitiva per reati da manifestazione. Significa punire come se fosse colpevole un individuo che potrebbe essere assolto in appello o Cassazione. “Si adotta una presunzione di colpevolezza contra Constitutionem”, afferma la costituzionalista Ines Ciolli, colpita dal fatto che questo avvenga “ancor più evidentemente se si confronta con l’altro lato della medaglia”: i poliziotti in caso di uso della forza saranno presunti innocenti, anzi non indagabili, già prima di ogni verifica. Ci si trova di fronte a un doppio standard giuridico inquietante: da un lato i comuni cittadini possono essere sanzionati e privati di diritti (di manifestare, di entrare in certe aree ecc.) sulla base di semplici denunce o condanne provvisorie; dall’altro gli agenti di polizia ottengono un trattamento di favore che li esenta dall’azione penale preliminare anche se ci sono notizie di reato (basta invochino la legittima difesa o il dovere). La Ciolli definisce questa sperequazione come un’alterazione “evidente” della presunzione d’innocenza, che viene negata ai comuni cittadini e resa “ultra forte” per gli appartenenti alle forze dell’ordine. Non a caso, la Commissione Europea ha ricordato all’Italia gli obblighi sulla presunzione d’innocenza e il diritto a non essere trattato da colpevole prima della condanna definitiva (Direttiva UE 2016/343): gli articoli sul Dacur esteso ai denunciati o sui divieti per condannati non definitivi paiono violare tale direttiva e gli art. 11 e 117 Cost. L’OSCE, in un parere di maggio 2024, aveva già avvertito che “la maggior parte delle disposizioni ha il potenziale di minare i principi fondamentali della giustizia penale e dello stato di diritto”. L’OSCE dice che questi articoli travolgono i principi cardine del sistema penale. Anche l’introduzione del reato di blocco stradale (nel 2025) è stata criticata: punire con fino a 6 anni e 2 anni di interdizione dai pubblici uffici chi blocca una strada appare un uso abnorme del diritto penale per questioni di ordine pubblico transitorie. Gli stessi Special Rapporteurs ONU hanno evidenziato come le nuove norme su gestione delle proteste e aumenti di pena “limiteranno gravemente lo spazio civico e le attività dei difensori dei diritti umani” e sembrano contrarie anche a disposizioni della nostra Costituzione. Un aspetto sottolineato da più voci critiche è l’alterazione dell’equilibrio dei poteri e del principio di controllo reciproco. Ad esempio, lo scudo penale per le forze dell’ordine – che impedisce al PM di iscrivere un agente per fatti occorsi in servizio, se questi adduce una causa di giustificazione – viene visto come un attacco all’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.). “Si mette in discussione l’obbligatorietà dell’azione penale”, scrive Antigone, “alterando l’equilibrio tra poteri dello Stato”. Il pubblico ministero, potere indipendente, viene di fatto esautorato nel suo compito di valutare se un fatto merita indagine: la norma glielo proibisce proprio in presenza di quelle cause che più richiederebbero verifica (uso armi, legittima difesa invocata). È un caso unico – osservano i giuristi – di reato per cui “in via presuntiva” non si procede a indagare l’autore. Questo sottrae gli agenti alla giurisdizione, creando di fatto una classe speciale di cittadini non soggetti alle stesse regole penali dei comuni cittadini. Così “il poliziotto diventa intoccabile”, critica Marietti: un’idea inaccettabile in uno Stato costituzionale dove “la legge è uguale per tutti”. Anche l’estensione contra legem del Daspo urbano (divieto di accesso) a soggetti non condannati definitivamente rappresenta un indebolimento delle garanzie giurisdizionali: prima serviva sentenza definitiva, ora basta una denuncia. Si passa da un controllo pieno del giudice a una decisione preventiva dell’autorità amministrativa (questore) su base di atti non definitivi. Questo capovolge l’impostazione garantista del codice attuale. Altre criticità costituzionali: l’art. 17 Cost. sancisce che per le riunioni non armate non è richiesto preavviso, tranne che in luogo pubblico (dove va dato preavviso ma non serve autorizzazione). La depenalizzazione del mancato preavviso nel pacchetto Meloni – sostituendo la pena con maxi-multa – potrebbe sembrare migliorativa, ma in realtà contestualmente introducono sanzioni iper-severe se la manifestazione non preavvisata “procura intralcio o turbamento”: 10-20mila euro. Di fatto, senza dire esplicitamente “è vietato manifestare senza preavviso”, la norma lo rende impossibile per chiunque non rischi il lastrico. Ciò appare una violazione surrettizia dell’art. 17, la cui ratio è permettere anche riunioni spontanee (il preavviso serve a facilitare l’ordine pubblico, ma la mancanza di esso non può di per sé impedire l’esercizio del diritto, tant’è che oggi è solo sanzionata con ammenda < €400). Portare la sanzione a decine di migliaia di euro è un chilling effect incostituzionale – notano i critici. Anche l’art. 21 (libertà di espressione) risulta offeso: criminalizzare anche le forme di protesta non violente, come il blocco stradale con sit-in, vuol dire togliere ai movimenti sociali uno strumento storico di pressione. Human Rights Watch evidenzia che penalizzare i blocchi stradali con fino a 7 anni di carcere colpisce prassi di disobbedienza civile usate dai movimenti per i diritti umani e l’ambiente in tutto il mondo. È la logica del “diritto penale del nemico”: considerare i manifestanti come nemici da debellare, anziché cittadini portatori di istanze. “Si corrobora la visione del manifestante come pericoloso da trattare con regime speciale, a fronte di tutele rafforzate per la polizia” – dice Masera. Questa frase racchiude una forte critica: il decreto deforma il sistema di garanzie orientandolo tutto a favore dell’ordine costituito (polizia, autorità) e comprimendo le garanzie per gli individui, specialmente se dissenzienti o marginali. “L’Italia rischia di porsi ai margini delle democrazie liberali”, avverte Gonnella, perché sta invertendo quell’equilibrio faticosamente costruito tra sicurezza e libertà. Un sintomo di incostituzionalità diffusa è anche la moltiplicazione di reati e aggravanti costruiti in chiave emergenziale. In meno di un anno la maggioranza ha introdotto 48 nuovi reati e innumerevoli aggravanti, saturando il Codice penale di fattispecie ridondanti e spesso ad personam (come il reato di “raduno invasione” contro i rave party, poi ritirato). Giuristi autorevoli (come Flick, Zagrebelsky) hanno parlato di “diritto penale simbolico” e “populismo penale”, notando che norme scritte sull’onda emotiva di casi isolati spesso sono incostituzionali perché irragionevoli (art. 3 Cost.) e ineffettivi rispetto alle finalità dichiarate (art. 27 co. 3). Il pacchetto sicurezza sembra un compendio di tali leggi-simbolo: il diritto penale usato come propaganda, poco curante dei vincoli costituzionali. I contrari ritengono che vari articoli verranno inevitabilmente censurati dalla Corte costituzionale o dai giudici europei, ma nel frattempo i diritti saranno compressi e occorreranno anni di battaglia legale. Nel frattempo, l’ordinamento subisce un “vulnus giuridico e democratico” (Gonnella). Per gli oppositori, il governo sta “infischiandosene del diritto internazionale” e pure dei parametri costituzionali interni, consapevole che avrà vita breve ma spingendo comunque il limite per fini di consenso immediato. Tutto ciò appare estremamente pericoloso: “va di moda infischiarsene del diritto internazionale, da un lato e dall’altro dell’oceano”, commenta amaramente Marietti, riferendosi a leader come Trump o Meloni. Insomma, si individua un filo comune con il populismo autoritario globale: manipolare le norme e i princìpi giuridici per vantaggi politici, indebolendo deliberatamente lo Stato di diritto.
Madeleine Maresca, 27 gennaio 2026