L’obbligo vaccinale, secondo alcuni esperti, può essere analizzato e interpretato come incostituzionale. È vero che in precedenza in Italia si sono resi obbligatori vaccini, ma ciò riguardava farmaci scientificamente sperimentati da lungo tempo, che hanno avuto un’autorizzazione al commercio di tipo standard. A tal proposito, inizialmente tutti i vaccini anti-Covid sono stati autorizzati dall’Ema (Agenzia Europea per i Medicinali) con una procedura speciale detta “autorizzazione condizionata” al commercio, cioè con un sistema abbreviato e d’emergenza. Inoltre, la Corte costituzionale, nel corso degli anni, si è più volte pronunciata su presupposti, condizioni e limiti di legittimità dell’obbligo vaccinale, giungendo così a enucleare un complesso di principi giurisprudenziali affinché un vaccino possa essere reso obbligatorio così sintetizzabili:
deve sussistere un sufficiente grado di certezza (ragionevolezza scientifica) che la vaccinazione sia efficace nel proteggere il ricevente;
il trattamento deve dimostrarsi efficace al fine di tutelare la salute dei terzi, vale a dire al fine di impedire il contagio(c.d. immunità sterilizzante);
allo stesso tempo, il trattamento non deve implicare alcun rischio di danno grave alla salute di chi vi è assoggettato, risultando accettabili in tal senso postumi solamente lievi e di breve durata;
infine, debbono essere previsti sistemi di equo indennizzo per i casi del tutto residuali di lesioni apprezzabili.
Inoltre, secondo il Diritto all’integrità della persona – Carta Europea dei Diritti – il rispetto del consenso “libero e informato” dell’interessato a un determinato trattamento medico-sanitario può ritenersi “libero”, in quanto il processo decisionale e la volontà dello stesso soggetto non siano in alcun modo condizionati o, peggio ancora, coartati da fattori esterni, più o meno indiretti, di coazione anche solo psicologica, quale il timore di subire sanzioni o di vedere limitato o sospeso, in ipotesi di mancata volontaria adesione al trattamento, il diritto di esercitare la propria professione (Diritto all'integrità della persona, “fra.europa.eu”, 14 dicembre 2007).
In relazione ai profili inerenti alla effettiva compatibilità dell’ obbligo vaccinale con le fonti normative (Carta Costituzionale, Diritto UE, Diritto Internazionale) è sostenibile che, nell’attuale situazione epidemiologica, sanitaria e sociale, – nonché in rapporto ai prodotti medici disponibili oltre il vaccino –, possano ricorrere oggettivi elementi tali da suggerire che non siano stati soddisfatti né i requisiti di necessità e proporzionalità indicati dal sistema sovranazionale incaricato di dare applicazione alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, né quelli concorrenti definiti dal giudice costituzionale italiano (Vaccino Covid: è obbligatorio? Riflessioni critiche, “filodiritto.com”, 22 aprile 2021).
Allo stato attuale, mancherebbero alcuni presupposti di certezza scientifica per imporre l'obbligatorietà del vaccino, anche perché sono presenti cure alternative (come pillole anti-Covid e anticorpi monoclonali). Il vaccino dovrebbe rispondere al duplice obiettivo di tutela della salute pubblica, impedendo il contagio dei pazienti da parte del personale sanitario vaccinato, e di tutela immunitaria del personale sanitario dal virus, nonché dalle complicanze vaccinali. E la situazione di sperimentalità dei vaccini anti- Covid non garantisce nessuno di questi due obiettivi: nessuna certezza di non trasmissibilità del virus da parte delle persone vaccinate, nessuna certezza di immunità dal virus; evidenza invece — seppur statisticamente poco rilevanti —complicanze vaccinali talvolta anche fatali.
Come scrive Panagis Polykretis, biologo e PhD in Biologia Strutturale, “È bene ricordare che, in base alla definizione dell’Agenzia Italiana del Farmaco […], per meritarsi il diritto di chiamarsi vaccini, queste inoculazioni dovrebbero prevenire la malattia infettiva. Di conseguenza, la logica suggerisce che l’aumento della percentuale delle vaccinazioni dovrebbe corrispondere ad una diminuzione dei casi totali. Tuttavia, la realtà dei fatti smentisce questa correlazione inversa […] alcuni dati scientifici riportano addirittura un’efficacia negativa a distanza di tre mesi dalla vaccinazione” (Panagis Polykretis, Obbligo vaccinale: si può parlare di misura dettata dalla scienza?, “L’indipendente”, 2 febbraio 2022).
La consapevolezza dei dubbi e delle incertezze che ruotano intorno ai vaccini è peraltro manifestata apertamente nel medesimo decreto, che all'articolo 3 Decreto Legge 44/2021 introduce un'esimente penale — lo scudo penale — a favore dei sanitari per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose conseguenti a reazioni fatali in sventurati sottoposti a vaccinazione. Tale Decreto Ministeriale può generare sfiducia, come spiega Matteo Piovella, presidente della Società Oftalmologica Italiana: “Il Governo ci sta dicendo che quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità (cioè sempre) e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della Salute relative alle attività di vaccinazione , la punibilità è esclusa per i fatti di omicidio colposo o di lesioni personali. […] Sarebbe come dire che se fai una operazione di cataratta nel rispetto di tutte le linee guida e buone regole di pratica oftalmologica esistenti non rispondi delle eventuali complicanze” (Matteo Piovella, scudo penale: il governo ci sta prendendo in giro, “sedesoi.com”, 2 agosto 2021).
Per quanto concerne la non costituzionalità dell’obbligo vaccinale, il professore e giurista Alessandro Negroni spiega: “L’obbligo di sottoporsi al vaccino Covid non può essere compatibile con il nostro ordinamento costituzionale. Occorre informare le persone che si stanno sottoponendo a sperimentazione medica […] che c’è un rischio ignoto e che nello scenario peggiore ci possono essere gravi danni alla salute. Questo in Italia non sta avvenendo. Chi sta dirigendo la campagna vaccinale ha completamente dimenticato i diritti dei cittadini e questo a me pare sia estremamente grave. A mio parere è una follia essere contro il vaccino, la mia posizione è contro obblighi giuridici […]Un modello basato sulla libertà di scelta è più conforme alla Costituzione rispetto ad un modello basato sugli obblighi giuridici” (“L’articolo 32 della Costituzione sbarra la strada all’obbligo vaccinale”, “agenpress.it”, 2 settembre 2021).
Chiarisce anche Francesco Carraro, avvocato, giurista e giornalista, che non è giuridicamente possibile imporre l’obbligo vaccinale perché “se fosse possibile, ci avrebbero già pensato. […]. Il problema è che loro sanno che senza consenso non possono muoversi e sanno che è un farmaco sperimentale, sono consapevoli dei rischi a cui si va incontro, così come sono consapevoli che dovranno farsi carico degli indennizzi per qualsiasi reazione avversa. Il personale sanitario, in ogni caso, può fare ricorso, sollevando l’eccezione di incostituzionalità nel processo per ricorrere contro un demansionamento o addirittura il licenziamento. Certo, se la Corte Costituzionale non fa giustizia…” (Green pass e obbligo vaccinale: “no” del giurista Carraro, “abruzzoweb.it”, 18 luglio 2021).
Nonostante per i lavoratori sanitari viga l'obbligo di vaccinazione, come prescritto dal Decreto-Legge 26 novembre 2021, la Federazione degli Ordini dei Medici, la (FNOMCEO), dichiara che i sanitari sospesi sono di più di 2.254 e 29.972 sono “sotto osservazione” (Obbligo vaccinale: 2.254 i medici sospesi, quasi 30mila “sotto osservazione”. Anelli: “In quindici giorni, 3700 medici vaccinati in più. Grazie agli Ordini. Inammissibili gli attacchi: l’ultimo oggi a Bolzano, “portale.fnomceo.it”, 4 febbraio 2022).
Benedetta Farinaccia - 4 aprile 2022
Autori citati:
Polykretis Panagis
- biologo e PhD in Biologia Strutturale
Piovella Matteo
- presidente della Società Oftalmologica Italiana
Negroni Alessandro
- giurista e accademico
Carraro Francesco
- avvocato, giurista e giornalista