Dal punto di vista del diritto costituzionale la rivendicazione dell’indipendenza contrasta con i princìpi espressi nella Costituzione, che garantisce l’unità e di conseguenza esclude l’idea di secessione. Il contrasto riguarda l’articolo 5 della Costituzione, che proclama l’unità e indivisibilità della Repubblica. L’indivisibilità della nazione è uno dei princìpi fondamentali della nostra Costituzione.
Per superare questo vincolo è necessaria una forza politica che rompa l’equilibrio costituzionale preesistente. Dal punto di vista del diritto internazionale l’ordinamento prevede il diritto all’autodeterminazione esterna dei popoli, non come regola, ma come eccezione alla regola della stabilità delle frontiere. Il diritto di autodeterminazione esterna è previsto in casi limitati e precisi. Sebbene gli strumenti internazionali (risoluzioni e trattati) che si occupano di autodeterminazione non definiscono la nozione di popolo, questa è intesa dalla pratica internazionale come “gruppo nazionale coeso”. Si tratta di una condizione che manca in molti casi di rivendicazione dell’indipendenza e che, di conseguenza, la rende non conforme a livello costituzionale e internazionale.