Superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari

Giuristi, psichiatri, politici e società civile difficilmente sono concordi sulla migliore soluzione del problema del bilanciamento tra necessità terapeutiche e riabilitative del malato psichiatrico autore di reato ed esigenze di tutela della collettività dalla sua eventuale pericolosità.

TESI FAVOREVOLI

TESI CONTRARIE

01 - La chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari è giusta perchè sono strutture non degne di un paese civile

Bisogna superare quello che l’allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano definì “autentico orrore, indegno di un paese appena civile”, alla luce dei rilievi effettuati in 6 OPG dalla Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul Sistema Sanitario Nazionale, dai quali emerse un assetto simile al carcere, lesivo della dignità della persona.

Gli OPG svolgono una funzione terapeutica necessaria. Eliminando l’aspetto punitivo, sorge il rischio di rendere appetibile la condanna alla misura di sicurezza come alternativa alla reclusione. La chiusura è inutile se il codice penale resta invariato: occorre un cambio di mentalità, poiché, se un malato di mente commette un reato, deve scontare la sua pena come gli altri.

02 - La chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari genera un inaccettabile pericolo per la società

Per il ministro Andrea Orlando con la chiusura degli OPG non c’è rischio per la sicurezza pubblica, poiché i soggetti più pericolosi verranno ospitati da strutture idonee (REMS). Si tratta di mero allarmismo, poiché solo un terzo degli internati ha bisogno di luoghi contenitivi. Si farà fronte alla pericolosità degli infermi con percorsi di cura e reinserimento senza l’uso di metodi contenitivi.

Matteo Salvini afferma che la chiusura degli OPG lascerà 200 criminali a piede libero, molti con disturbi psichici gravi e bisognosi di controlli che le strutture territoriali non sono in grado di dare. Se i rei infermi di mente vengono affidati alle REMS si pone il problema della sicurezza del personale sanitario, lasciato a confrontarsi con situazioni pericolose senza adeguata formazione.

03 - Con la riforma per il superamento degli OPG si pone fine al dramma degli “ergastoli bianchi”

La riforma pone fine agli ergastoli bianchi, un limbo dove i pazienti perdevano la cognizione della realtà. L’internamento prolungato, talvolta a causa di un reato minore, era frutto dell’assenza di percorsi di cura alternativi. Ciò cesserà grazie al limite massimo della durata della misura di sicurezza e al divieto di giudicare la pericolosità sulla mancanza di programmi terapeutici individuali.

Fissando la durata della misura di sicurezza, la legge ordina che un malato debba guarire in un tempo stabilito, senza altri accertamenti. La mancata valutazione delle condizioni di vita individuale e dell’esistenza di programmi terapeutici individuali altera la prognosi giudiziale, che permetterà di far circolare soggetti socialmente pericolosi, violando il diritto alla sicurezza della comunità.

04 - Con la riforma per il superamento degli OPG si esalta la natura di extrema ratio della misura di sicurezza detentiva

La riforma esalta la natura residuale del ricovero in un OPG, attuando il principio espresso dalla Corte Costituzionale, per cui l’internamento è applicabile nei soli casi in cui ogni altra misura non risulti idonea ad assicurare cure adeguate e a fare fronte alla pericolosità sociale del reo infermo di mente. Si trova, così, il miglior punto di equilibrio tra esigenze terapeutiche e custodiali.

La tesi dell’OPG quale extrema ratio non tiene conto della sicurezza dei cittadini. Dinanzi alla pericolosità di criminali infermi di mente, il ricovero in una struttura di contenzione deve essere scelta primaria e non residuale. C’è, poi, il rischio che l’internamento sempre più residuale ne accentui la natura punitiva, assurgendo così a strumento di neutralizzazione dei malati irrecuperabili.