Unioni omosessuali

TESI FAVOREVOLI

TESI CONTRARIE

01 - Occorre varare una legge sul modello delle civil partnership

Il governo ha varato una legge sulle civil partnership che consiste nella creazione di un elenco delle coppie civili per cui viene definito il regime giuridico, le disposizioni in materia di successione legittima, i diritti e doveri di solidarietà, l'assistenza sanitaria. L'unione però non è equiparata al matrimonio, motivo per cui, anche tra i favorevoli si manifesta qualche scontento.

Gli esponenti dell'opposizione, pur condividendo parzialmente la necessità di legiferare sulle “unioni di fatto”, si discostano dalla proposta del premier. Si sottolinea che il matrimonio è solo tra uomo e donna e solo a questo tipo di unione è classificabile come "famiglia", ed esclusivamente ad essa vanno destinati gli aiuti di Stato.

02 - Dal punto di vista giuridico-costituzionale può esserci matrimonio solo tra uomo e donna

La possibilità di contrarre matrimonio rientra tra i diritti fondamentali della persona. Negare questo diritto per questioni legate alla sessualità confligge tanto con l'art. 3 della Costituzione - che riconosce pari dignità e vieta ogni discriminazione – quanto con la laicità dello Stato italiano, le cui decisioni non dovrebbero essere influenzate da questioni di origine confessionale.

Permettere alle coppie omosessuali di contrarre matrimonio è incostituzionale. Le unioni tra persone dello stesso sesso non possono avere fondamento guridico in quanto l'art. 29 della Costituzione si riferisce alla “famiglia naturale”, cioè composta da uomo e donna.

03 - Il testo della costituzione riguardo la “società naturale” va interpretato in relazione ai cambiamenti socio-culturali

L'aggettivo “naturale” non deve far pensare ad una istituzione immutabile e determinata, ma va interpretato in senso evoluzionistico, al passo con i cambiamenti sociali.a della famiglia. Il termine utilizzato dai Costituenti nasce in un dato contesto storico e mira a riconoscere nella famiglia una istituzione pre-statale, che preesiste alla legislazione statale e che mantiene una sua autonomia.

Il testo della Costituzione che parla di “famiglia naturale” è inevitabilmente da intendersi in senso uomo - donna e non può subire variazioni ermeneutiche. All'epoca della stesura della carta costituzionale, benché la questione omosessuale non fosse sconosciuta, rimase estranea al dibattito costituzionale.

04 - L'unione tra persone dello stesso sesso non ha il fondamento antropologico e storico che, invece, hanno le relazioni tra eterosessuali

L'antropologia strutturale non fa riferimento alle differenze di genere per definire la valenza antropologica del matrimonio. L'Istituzione, infatti, si definisce nei termini di alleanza tra diversi gruppi che permette la creazione di strutture parentali. Che l'istituzione matrimoniale sia esclusivamente tra uomo e donna è una costruzione storica e, pertanto, non naturale.

Il matrimonio eterosessuale è una invariante antropologica che permette lo scambio – di donne - ai fini di sostenere le struttura parentali. Il legame maschio-femmina è inoltre l'elemento chiave dell'evoluzione umana.

05 - Legittimare le unioni tra omosessuali avrebbe conseguenze positive, psicologiche e sociologiche, sull'intera società

Il riconoscimento sociale delle coppie omosessuali faciliterebbe il processo di accettazione, scardinando pregiudizi e rendendo ciò che prima era “il nemico” meno minaccioso poiché assimilato e ricompreso nelle norme di vita comune: il riconoscimento giuridico dei diritti delle persone omosessuali consentirebbe di decostruire l’interiorizzazione dell’omofobia che pervade le coscienze.

Riconoscere legalmente le unioni omosessuali significa approvare un modello un comportamento deviante dai valori fondamentali dell’umanità. Lo Stato ha il dovere di arginare il la progressiva accettazione sociale dell’omosessualità entro limiti che non mettano in pericolo il tessuto della moralità pubblica e che non espongano le giovani generazioni ad una concezione erronea della sessualità.

06 - Le unioni gay, in quanto non sono finalizzate alla procreazione, non possono essere legittimate

L’impossibilità di procreazione non può essere la condizione giuridica che toglie validità ad un vincolo matrimoniale. Non c'è un nesso rigido trafiliazione, famiglia e matrimonio. La finalità procreativa non può essere l’elemento giuridicamente rilevante del matrimonio.

Il fine della famiglia naturale è quello della fecondazione, della procreazione e dell’educazione dei figli. Il matrimonio come istituzione ha senso solo se l’unione che legalizza permette la procreazione. Poiché inadeguata alla procreazione, l’unione omosessuale non può essere famiglia e sarebbe inadeguato riconoscergli lo status giuridico di unione matrimoniale.

07 - La trascrizione dei matrimoni gay contratti all'estero non è conforme alle leggi italiane e contraria all'ordine pubblico

Il codice civile assoggetta i cittadini italiani alle norme sul matrimonio riconoscoiute nell'ordinamento italiano, pertanto un matrimonio contratto all'estero, che non rispetti tali norme, non può essere ritenuto valido in Italia. Per questo i matrimoni omosessuali celebrati all'estero non possono essere trascritti e legittimati in Italia.