Reato di tortura nella legislazione italiana

La nuova legge 14 luglio 2017, n. 110 introduce finalmente in Italia il reato di tortura, nel rispetto della Convenzione del 1984

Tesi favorevole

PRO\VERSI

La legge 14 luglio 2017, n. 110 è una legge fondamentale e necessaria, in quanto, a distanza di 33 anni dalla Convenzione di New York (1984) e a 2 anni dalla condanna dell’Italia da parte della Corte di Strasburgo per i fatti avvenuti alla scuola Diaz durante il G8 di Genova del 2001, si introduce finalmente il reato di tortura: un passo di civiltà giuridica a tutela dei cittadini.
Tale legge rappresenta il giusto compromesso tra la definizione del reato e la precisazione che non debba essere considerata tortura l'azione di un pubblico ufficiale nell'ambito della legittimità delle sue funzioni, ma solo quando ci sia l'aggravante dell'abuso di potere.
Gli articoli 613-bis e 613-ter disciplinano rispettivamente il delitto di tortura e la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto. Lo Stato italiano recepisce la figura della tortura del pubblico ufficiale ma amplia l'istituto estendendolo anche ai privati. In questo modo il reato può essere contestato anche ad altri (ad es. agli scafisti), in generale può essere applicato in tutti quei contesti in cui si sottopone taluno a violenza per il piacere di fargli del male.


Loading…